Cyberbullismo e incitamento all’odio in Austria: cosa è punibile nel 2026

Un commento offensivo, una foto privata diffusa senza consenso o un post che incita all’odio possono avere conseguenze legali serie in Austria. Le regole si applicano sia ai comportamenti offline sia a quelli su internet. Di seguito sono spiegati i principali reati online e i passi da seguire se diventi vittima.
In breve:
- Il cyberbullismo (Cyber-Mobbing) è un reato autonomo in Austria dal 1° gennaio 2016.
- Nel caso base può comportare fino a 1 anno di reclusione o una multa fino a 720 Tagessätze (quote giornaliere).
- L’incitamento all’odio (Verhetzung) può essere punito con una pena fino a 2 anni, o fino a 5 anni nei casi più gravi.
- Anche la condivisione consapevole e approvante di contenuti d’odio può essere punibile.
- La rimozione di contenuti lesivi può essere richiesta rapidamente tramite il procedimento Mandatsverfahren.
Che cosa si intende per cyberbullismo?
Il cyberbullismo (Cyber-Mobbing, chiamato anche Cyber-Bullying) consiste nell’insultare, minacciare, umiliare, molestare o emarginare intenzionalmente una persona per un periodo prolungato attraverso canali digitali. Lo scopo è spesso indebolire psicologicamente la vittima o esercitare potere su di essa.
Il comportamento può avvenire sui social network, nelle chat, tramite applicazioni di messaggistica, e-mail, giochi online o telefono, attraverso messaggi, chiamate, foto e video. A differenza delle molestie tradizionali, non ha limiti di spazio e può continuare giorno e notte.
Una forma particolare è il cyberstalking, cioè la persecuzione insistente attraverso internet o altri strumenti di comunicazione (beharrliche Verfolgung).
Quando il cyberbullismo è punibile?
Il paragrafo 107c del Codice penale austriaco (Strafgesetzbuch, StGB) riguarda i comportamenti idonei a disturbare in modo insopportabile la vita della vittima. In particolare, può trattarsi di:
- un atto lesivo dell’onore reso visibile per un periodo prolungato a un gruppo più ampio, indicativamente circa 10 persone, per esempio un insulto in una chat di gruppo;
- la diffusione senza autorizzazione, davanti a un gruppo più ampio, indicativamente circa 10 persone, di fatti o immagini riguardanti la sfera più intima della persona, per esempio l’inoltro di foto di nudo.
La sfera più intima comprende, tra l’altro, la vita sessuale, gli aspetti sensibili della vita familiare, le convinzioni religiose e le malattie. Per immagine si intende anche un video; può rientrare nella fattispecie non solo una registrazione della vittima, ma anche, per esempio, un’immagine della sua abitazione. La valutazione di cosa costituisca un periodo prolungato dipende dal singolo caso.
Il cyberbullismo è un reato perseguibile d’ufficio (Offizialdelikt): la Procura può quindi procedere anche senza una querela privata della vittima.
Quali pene sono previste?
Le principali pene previste per i reati che possono essere commessi online sono:
- Cyberbullismo (Cyber-Mobbing): nel caso base fino a 1 anno di reclusione o 720 quote giornaliere; nei casi aggravati fino a 3 anni.
- Incitamento all’odio (Verhetzung): nel caso base fino a 2 anni; fino a 3 anni se il contenuto raggiunge più di 150 persone; da 6 mesi a 5 anni se ha portato alla violenza.
- Insulto (Beleidigung): fino a 3 mesi di reclusione o 180 quote giornaliere.
- Diffamazione (Üble Nachrede): fino a 6 mesi o 360 quote giornaliere; fino a 1 anno o 720 quote giornaliere, per esempio quando commessa su internet.
- Calunnia (Verleumdung): fino a 1 anno o 720 quote giornaliere; nei casi aggravati da 6 mesi a 5 anni.
- Danneggiamento della reputazione commerciale o personale (Kreditschädigung): fino a 6 mesi o 360 quote giornaliere.
Il cyberbullismo è aggravato quando porta a un suicidio o a un tentativo di suicidio, quando dura più di un anno o quando i contenuti restano visibili per più di un anno.
Quando un post costituisce incitamento all’odio?
Commette incitamento all’odio chi, davanti a molte persone, indicativamente circa 30, invita alla violenza o all’odio contro un gruppo o una persona a causa del colore della pelle, della lingua, della religione, della cittadinanza, dell’origine, del sesso, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
Può costituire Verhetzung anche denigrare un gruppo in modo da ledere la sua dignità umana. La condivisione approvante di un contenuto d’odio può essere punibile e comportare fino a 1 anno di reclusione o 720 quote giornaliere.
Non ogni post razzista costituisce automaticamente un reato. Una condivisione critica, effettuata per protestare o informare, non è invece punibile secondo questi criteri.
Procedimento d’ufficio o accusa privata?
Il tipo di procedimento dipende dal reato:
- Perseguibile d’ufficio (Offizialdelikt): cyberbullismo, incitamento all’odio e calunnia. In questi casi la Procura può agire autonomamente.
- Perseguibile con accusa privata (Privatanklagedelikt): insulto, diffamazione e danneggiamento della reputazione (Kreditschädigung). La procedura viene avviata dalla persona lesa, che può presentare un’accusa privata al tribunale penale.
Nel caso della diffamazione, non è punibile chi riesce a dimostrare che la propria affermazione è vera. Contro una persona minorenne non è possibile presentare un’accusa privata; in determinate condizioni la Procura può tuttavia procedere con l’autorizzazione della persona lesa.
Che cosa fare se sei vittima di molestie online?
- Conserva le prove: salva SMS, e-mail, conversazioni e messaggi. Per i post d’odio sono utili screenshot o stampe.
- Comunica, se opportuno, la natura illecita del comportamento: puoi informare l’autore che il suo comportamento potrebbe costituire un reato.
- Segnala il contenuto alla piattaforma: contatta il gestore del forum o del sito e chiedi la rimozione del materiale.
- Chiedi consulenza: puoi rivolgerti, per esempio, al servizio di consulenza di ZARA contro i discorsi d’odio, #GegenHassimNetz.
- Rivolgiti alla polizia: l’incitamento all’odio può essere denunciato alla polizia. È consigliabile farlo anche in caso di persecuzione insistente o minacce pericolose.
Per ottenere la rimozione giudiziaria di post, immagini o altri contenuti lesivi può essere utilizzato il procedimento Mandatsverfahren, pensato per offrire una soluzione rapida e poco costosa. Nei casi di stalking, le misure possibili possono comprendere l’allontanamento (Wegweisung), il divieto di accesso (Betretungsverbot) e, nei casi previsti, anche l’arresto.
Se la vittima è minorenne
Se tuo figlio o tua figlia è vittima di cyberbullismo, vietare l’uso del telefono o di internet non è generalmente una soluzione efficace. È meglio parlare della situazione, insegnare a non rispondere alle provocazioni, conservare le prove e utilizzare soltanto chat moderate.
Domande frequenti
È punibile condividere semplicemente un post d’odio?
Può esserlo se la condivisione è approvante e rende il contenuto accessibile a un pubblico ampio. Una condivisione critica, di protesta o a scopo informativo non è punibile secondo questi criteri.
Un insulto in una chat anonima può costituire ingiuria?
Sì, è possibile. Se la persona lesa utilizza regolarmente lo stesso pseudonimo e, a causa dell’insulto, non può più usarlo, può configurarsi un’ingiuria.
Davanti a quante persone deve essere pronunciato l’insulto?
Deve essere pronunciato pubblicamente oppure davanti ad almeno tre persone diverse dall’autore e dalla vittima. Nei forum, nelle chat e sui siti web normalmente sussiste una forma di pubblicità.
Che cosa succede se rispondo all’insulto?
Può essere esente da pena chi reagisce in modo comprensibile e immediato a un insulto. Tuttavia, rispondere con un altro insulto non è una soluzione consigliabile.
Passi pratici da compiere
- Non cancellare messaggi, immagini o profili prima di averli documentati.
- Annota date, orari, link, nomi utente e persone che hanno visto i contenuti.
- Segnala il materiale alla piattaforma e chiedine la rimozione.
- Per minacce, stalking o incitamento all’odio, presenta una denuncia alla polizia.
- Per la rimozione giudiziaria dei contenuti o per una causa privata, valuta una consulenza legale sul Mandatsverfahren o sull’accusa privata.
Nota: queste informazioni sono basate su fonti disponibili online e non costituiscono consulenza legale. Per valutare un caso concreto, rivolgiti a un avvocato o a un servizio di consulenza qualificato.
Fonte: oesterreich.gv.at