Fecondazione assistita in Austria: regole principali nel 2026

Aggiornato: 2026-10-26
Fecondazione assistita in Austria: regole principali nel 2026

In Austria la fecondazione assistita, definita medizinisch unterstützte Fortpflanzung, è regolata da norme precise. Le regole stabiliscono chi può eseguire i trattamenti, dove possono essere effettuati, quali informazioni mediche devono essere fornite e a quali condizioni si possono utilizzare sperma o ovociti donati.

Quale legge disciplina la fecondazione assistita?

La materia è regolata dal Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG), la legge austriaca sulla medicina della riproduzione.

Il FMedG disciplina, tra l’altro:

Chi può eseguire il trattamento e dove?

Il trattamento può essere eseguito soltanto da un medico specialista in ginecologia e ostetricia, il Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, autorizzato all’esercizio autonomo della professione. Di norma deve trattarsi di un ospedale appositamente autorizzato, una Krankenanstalt.

Esiste un’eccezione per l’inseminazione, cioè quando lo sperma viene introdotto negli organi genitali della donna. Questa procedura può essere effettuata anche nello studio del medico, la Ordination, se viene utilizzato lo sperma del coniuge, del partner registrato o del partner.

Dove si possono effettuare i diversi trattamenti?

Informazioni e consulenza medica obbligatorie

Prima del trattamento devono essere fornite informazioni e consulenza medica, cioè ärztliche Aufklärung und Beratung. La comunicazione deve avvenire in un linguaggio comprensibile almeno 14 giorni prima del trattamento. Non è possibile rinunciare legalmente a questo colloquio.

Il medico deve spiegare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Il medico deve inoltre offrire consulenza psicologica o sostegno psicoterapeutico e informare sulla possibilità di rivolgersi a un’organizzazione di consulenza indipendente. Quando si utilizza il materiale genetico di un donatore, la consulenza riguarda in particolare le difficoltà che potrebbero interessare i genitori e il bambino.

Donazione di sperma e ovociti: quali regole valgono?

Dal 2015 in Austria è consentito utilizzare anche ovociti di una terza persona, oltre allo sperma donato.

Il donatore deve comunicare all’ospedale determinati dati personali, per esempio il nome e il luogo di nascita. L’ospedale conserva questi dati in un registro.

Per l’utilizzo del materiale donato e per la comunicazione dei dati, il donatore deve dare il consenso di persona e per iscritto. Non è possibile prestare il consenso tramite un rappresentante e il donatore deve essere capace di intendere e decidere.

Il consenso può essere revocato senza particolari formalità, oralmente o per iscritto, ma solo fino a quando lo sperma non è stato introdotto oppure l’ovocita non è stato fecondato. La revoca rimane valida anche se in seguito il donatore perde la capacità di decidere.

Chi può conoscere l’identità del donatore?

I dati conservati dall’ospedale possono essere consultati nei seguenti casi:

  1. Il bambino concepito con il materiale del donatore può richiedere le informazioni autonomamente a partire dai 14 anni.
  2. Il rappresentante legale del bambino, per esempio la madre o il padre, può accedere ai dati soltanto nell’interesse del bambino e in un caso eccezionale giustificato da motivi medici.
  3. I tribunali e le autorità possono consultare i dati quando ciò è indispensabile per lo svolgimento dei loro compiti.

Una regola transitoria importante

Se il bambino è stato concepito con sperma donato prima del 24 febbraio 2015, il rappresentante legale necessita anche dell’autorizzazione del tribunale tutelare, cioè del pflegschaftsgericht, per consultare i dati. Per i bambini concepiti in questa data o successivamente, tale autorizzazione non è più necessaria.

Diagnosi genetica preimpianto (PID)

Dal 2015 è consentita la Präimplantationsdiagnostik, cioè la diagnosi genetica preimpianto. La procedura consiste nell’esaminare un embrione creato mediante fecondazione in vitro, la In-vitro-Fertilisation, prima del trasferimento nell’utero. L’obiettivo principale è individuare malattie ereditarie e anomalie cromosomiche.

La diagnosi può essere effettuata soltanto in uno dei seguenti casi:

L’esame può essere eseguito soltanto in una struttura autorizzata, dopo la consulenza di un medico genetista o di uno specialista competente, e solo quando un metodo meno invasivo non è sufficiente.

La determinazione del sesso del bambino è consentita soltanto quando esiste il rischio di una grave malattia ereditaria legata al sesso.

Domande frequenti

È possibile ricorrere alla donazione di ovociti in Austria?

Sì. È consentito dal 2015, ma il trattamento deve essere effettuato in un ospedale appositamente autorizzato.

Si può rinunciare al colloquio medico se si ha fretta?

No. La consulenza è obbligatoria e deve avvenire almeno 14 giorni prima del trattamento.

Il donatore può rimanere completamente anonimo?

No. L’ospedale conserva i suoi dati e il bambino concepito con il materiale donato può richiederli a partire dai 14 anni.

La diagnosi genetica permette di conoscere il sesso del bambino?

Soltanto quando è necessario per il rischio concreto di una grave malattia ereditaria legata al sesso.

Passaggi pratici

  1. Contatta un ginecologo specialista, un Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, e chiedi quali strutture siano autorizzate per il trattamento necessario.
  2. Chiarisci in anticipo il metodo previsto, l’eventuale utilizzo di materiale donato, i costi e i possibili costi successivi.
  3. Programma la consulenza medica obbligatoria almeno 14 giorni prima del trattamento.
  4. Chiedi informazioni sulla consulenza psicologica o psicoterapeutica e sulle organizzazioni indipendenti disponibili.
  5. Se viene valutata una diagnosi preimpianto, verifica che sussista uno dei presupposti previsti e richiedi la consulenza di un medico genetista o dello specialista competente.
  6. Per una situazione personale, clinica o giuridica concreta, rivolgiti a un professionista sanitario o legale qualificato.

Nota: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza medica o legale. Fonte: oesterreich.gv.at.

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